Cosa significa essere ingegneri
L’iscrizione nell’Albo professionale è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della L. n. 897 del 25 Aprile 1938 e del R.D. n. 2537 del 23 Ottobre 1925 ed imprescindibile per poter apporre la firma su un progetto e/o una consulenza effettuata.
Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano a titolo esemplificativo, non esaustivo:
- Progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
- Progetto e Direzione Lavori di impianti e strutture;
- Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
- Collaudo di impianti;
- Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale (albo C.T.U. dell’Ordine Professionale).
Scelta esclusiva dunque, per chi vuole intraprendere la libera professione, l’iscrizione all’Albo risulta essere necessaria anche per chi è dipendente ma con funzione cardine nella progettazione, realizzazione e/o collaudo di un’opera.
Secondo l’art. 4 della succitata Legge n. 1395 del 24 Giugno 1923, infatti, “Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’Albo”.
Restano infine, ma non per questo meno importati, da specificare i vantaggi dell’iscrizione presso l’Albo professionale. In considerazione dell’importanza che riveste un corretto esercizio della professione per la collettività e per la categoria, gli Ordini infatti, offrono diversi servizi utili ad aiutare concretamente il professionista costituendo il riferimento dell’industria di riferimento locale, delle istituzioni e del pubblico ed offrendo un servizio di costante informazione agli iscritti e talvolta l’istituzione di commissioni tematiche per settori di particolare interesse.
Vigilando inoltre, alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione, si può affermare che la ragione d’essere di un Ordine professionale è duplice: da un lato, volta alla tutela degli iscritti e dall’altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, volta alla tutela della collettività.