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Cosa è l’Ordine

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’Ordine degli ingegneri è l’ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la professione di ingegnere.

L’Ordine degli Ingegneri, nella sua attuale  configurazione giuridica è stato istituito con la Legge n. 1395 del 24 Giugno 1923 dal titolo «Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti» che nell’art. 2 recita “È istituito l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti iscritti nell’Albo di ogni Provincia”.

Fece seguito il Regio Decreto n. 2537 del 23 Ottobre 1925 «Regolamento per le professioni di  Ingegnere e Architetto» col quale si espresse lo spirito dell’Ordine, il cui scopo principale era quello di garantire ai cittadini che gli iscritti nell’Albo fossero abilitati ad esercitare la professione di Ingegnere e Architetto operando in piena regola e senza compiere abusi.

L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del ministero della Giustizia, non è un’associazione di professionisti.

È gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti ed è dotato di un apparato organizzativo in grado di svolgere diverse funzioni. La principale, da cui dipende la stessa esistenza dell’Ordine, è la tenuta dell’albo professionale, cioè dell’elenco delle persone abilitate – in un dato ambito territoriale, generalmente provinciale – a svolgere la professione di ingegnere.

L’Ordine degli ingegneri può inoltre:

  • regolamentare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all’albo, nell’esercizio della professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine;
  • organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli iscritti;
  • emettere pareri su questioni che riguardano la professione di ingegnere;
  • mediare nelle controversie tra professionisti o tra cliente e professionista e sulla liquidazione di onorari e spese;
  • tutelare i cittadini attraverso il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l’affidamento di incarichi professionali;
  • designare iscritti all’albo che possano rappresentare l’Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni;
  • svolgere attività culturali e sociali, promuovere l’attività professionale, contribuire alla crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera.

Per queste funzioni ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali.

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