Con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, più volte modificato nel tempo, dispone l’obbligo per i soggetti che “ effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali ”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito/credito o altri strumenti elettronici. Tale obbligo interessa anche i professionisti. Con il Decreto 24.1.2 014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell’obbligo in esame prevedendone l’esclusione soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. Su tale sistema normativo è intervenuto l’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, che ha modificato la data di entrata in vigore del regime sanzionatorio per il caso di inosservanza dell’obbligo, anticipandola dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022. Le ragioni che hanno portato all’anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I soggetti che non accettano un pagamento digitale di qualsiasi importo sono pertanto passibili di una sanzione amministrativa pari a 30 euro, cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato. Il DL non impone al professionista di accettare tutte le forme di pagamento digitale ma almeno una tipologia di carta di debito e di carta di credito (identificate dal marchio del circuito di appartenenza). Nel momento in cui il professionista aderisce a un circuito (es. VISA), deve pertanto sempre accettare i pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito. Il DL in questione, per le sanzioni relative alle violazioni in esame, richiama l’applicazione delle procedure e dei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta. Infatti, non si applica la c.d. “oblazione amministrativa”. Il riferimento è alla facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16 legge n° 689/1981). Si segnala, infine, che tale disciplina, essendo inserita in un decreto leg ge in attesa di conversione, potrebbe subire modificazioni – anche significative – in tale sede.