Regolamento sulla formazione continua
Nell’ambito del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, con l’art.7 è stato introdotto l’obbligo di formazione continua professionale, a seguito del quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha prodotto il “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato il 21 giugno 2013.
Le successive note integrative, interpretazioni e indicazioni operative hanno portato alla definizione delle testo unico 2018 contenente le linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale, in vigore dal 1 gennaio 2018, che vincolano gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
L’aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell’Ingegneria persegue i seguenti obiettivi:
- la VALORIZZAZIONE della libertà, della responsabilità e dell’autonomia formativa degli iscritti all’Albo degli Ingegneri;
- la PROMOZIONE di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi formativi liberi;
- il COINVOLGIMENTO degli iscritti nell’apprendimento informale, non formale e formale, per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la società;
- l’INCENTIVAZIONE delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla professione dell’ingegnere, in particolare per i più giovani;
- la VALORIZZAZIONE della certificazione delle competenze;
- l’IMPLEMENTAZIONE nel tempo di un modello formativo proattivo che impedisca la cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore dell’ingegneria e permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscenze, di esplorare ambiti diversi e delineare scenari inediti
In generale per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione, con l’eccezione per i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.
Alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea o di superamento dell’esame di Stato.
All’inizio di ogni anno solare vengono ricalcolati i CFP secondo la seguente formula
CFP inizio nuovo anno = CFP inizio anno precedente – [15 oppure 30] CFP+ CFP accumulati + CFP per esoneri concessi nell’anno.